(pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  consiglio  regionale  assicura  ai gruppi consiliari, con
spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari
all'assolvimento  delle  loro funzioni nei modi e nei limiti previsti
dallo statuto e dalla presente legge.