(pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Il consiglio regionale assicura ai gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge.